Art. 5.
(Riserva di finanziamenti).

      1. Il 25 per cento del Fondo è destinato a:

          a) i cittadini italiani e stranieri che hanno contratto matrimonio o che hanno comunque costituito un nuovo nucleo familiare nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) i cittadini stranieri che hanno acquisito la residenza in Italia nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) i cittadini stranieri vittime di tratta o di caporalato;

          d) i nuclei familiari monoparentali con almeno un minore.

      2. È previsto un contributo in conto interesse con abbattimento di sei punti sul tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati per i progetti che prevedono:

          a) l'adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento del consumo energetico;

          b) la piena attuazione della normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

          c) la realizzazione di strutture idonee all'attivazione di servizi collettivi, quali asili nido, impianti sportivi di base, locali adibiti a infermeria e simili.