1. Il 25 per cento del Fondo è destinato a:
a) i cittadini italiani e stranieri che hanno contratto matrimonio o che hanno comunque costituito un nuovo nucleo familiare nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i cittadini stranieri che hanno acquisito la residenza in Italia nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) i cittadini stranieri vittime di tratta o di caporalato;
d) i nuclei familiari monoparentali con almeno un minore.
2. È previsto un contributo in conto interesse con abbattimento di sei punti sul tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati per i progetti che prevedono:
a) l'adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento del consumo energetico;
b) la piena attuazione della normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
c) la realizzazione di strutture idonee all'attivazione di servizi collettivi, quali asili nido, impianti sportivi di base, locali adibiti a infermeria e simili.